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 Statuto

ASSOCIAZIONE “Centro Studi Kypseli – ETS”

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE

È costituita, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. e del Codice Civile, l’Associazione denominata “Centro Studi Kypseli – Ente del Terzo Settore”, in forma abbreviata “Kypseli – ETS”.

L’Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l’acronimo “ETS” o “Ente del Terzo settore”.

L’inserimento nella denominazione dell’acronimo ETS e l’utilizzo dello stesso o dell’indicazione “Ente del Terzo settore” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

L’Associazione può altresì essere costituita quale organismo di ricerca per come definito nella Comunicazione della Commissione europea 2006/C 323/01 e potrà richiedere il riconoscimento quale ente di ricerca.

Qualsiasi variazione della denominazione dell’Associazione dovrà essere adottata con delibera dell’Assemblea degli associati ai sensi del successivo art. 7.

La durata dell’Associazione è illimitata.

La sede dell’Associazione è fissata in Piazza SS. Apostoli n. 55 – 00187 Roma. È attribuita al Consiglio Direttivo la facoltà di istituire, trasferire e sopprimere eventuali sedi secondarie o rappresentanze nel territorio dello Stato italiano o di altri paesi dell’Unione Europea.

ARTICOLO 2) FINALITÀ E ATTIVITÀ

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in particolare la propria attività nel settore dello:

–         studio, ricerca, sviluppo e sperimentazione di particolare interesse pubblico e sociale, con diffusione dei relativi risultati anche mediante l’insegnamento, la formazione, la pubblicazione e il trasferimento di tecnologie, metodiche e sistemi.

Per il perseguimento delle suddette finalità, l’Associazione si propone lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale in Italia e all’estero:

  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

A tal fine, l’Associazione potrà:

–         promuovere e organizzare un centro studi, che raccoglie istanze dei settori culturali, produttivi, sociali, scientifici e tecnologici, per l’analisi e l’osservazione di fenomeni, idee e proposte, anche legislative, regolamentari, sindacali, rispetto alle quali organizzare interviste, conferenze, tavole rotonde, convegni, seminari, corsi di formazione, percorsi di studio e formazione, pubblicazioni;

–         svolgere attività editoriali conformi ai propri fini statutari;

–         svolgere attività di studio, ricerca, consulenza e formazione in ambito tecnico, economico, giuridico, fiscale;

–         stipulare convenzioni e accordi con università, istituti di cultura e di formazione post lauream ed enti di formazione;

–         partecipare a bandi italiani, europei e transnazionali, anche in partenariato con enti, imprese, consorzi, associazioni e fondazioni, organizzazioni non governative, università.

L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti definiti dall’art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dalle relative norme di attuazione e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

In questo senso, l’Associazione potrà anche svolgere via accessoria e, quindi, non principale, le attività di natura economica strettamente connesse alle proprie finalità istituzionali nei confronti degli associati e di terzi, nel rispetto dei criteri e limiti sopra citati.

In particolare potrà:

–         organizzare e commercializzare corsi di formazione o aggiornamento su materie e settori di attività afferenti le proprie finalità istituzionali;

–         svolgere attività di studio e ricerca per favore lo sviluppo e la crescita;

–         prestare consulenza a soggetti operanti nei settori di interesse dell’Associazione o interessati ad investire negli stessi;

-realizzare e commercializzare pubblicazioni, video e programmi.

Art. 2bis)

L’Associazione è del tutto indipendente da associazioni e movimenti che perseguono finalità politiche e/o sindacali e/o di categoria, dai relativi esponenti e da portatori di interessi economici, collettivi e/o individuali.

ART. 3) PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote di adesione e dalle quote annuali versate dagli associati, dalle contribuzioni liberali raccolte presso gli associati medesimi e i terzi, nonché dalle entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale e dagli incassi rinvenienti dall’eventuale esercizio delle attività accessorie di cui al precedente art. 2.

Non possono essere accettate elargizioni liberali provenienti da società commerciali.

Uno o più appositi fondi dedicati possono essere costituiti per le attività di cui al successivo art. 4.

Il patrimonio dell’Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è impiegato unicamente per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione.

Il denaro potrà essere depositato in uno o più conti correnti bancari e/o postali gestiti dal Presidente. Al fine di garantire la trasparenza delle attività dell’Associazione, l’utilizzo del denaro contante e il rilascio di eventuali carte di debito/di credito intestate all’Associazione sarà soggetto ad apposita regolamentazione.

Gli utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi di riserva o di capitale, non possono essere distribuiti né in modo diretto né indiretto durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Le risorse dell’Associazione devono essere gestite nel rispetto dei principi di corretta amministrazione, prudenza, efficienza, e concretezza, assicurando la massima trasparenza nei confronti del pubblico e dei sostenitori.

A tal fine, il Consiglio individua annualmente con proprio atto le priorità di intervento e le linee guida relative alla gestione, in coerenza con le finalità perseguite dall’Associazione e con l’obiettivo di assicurare un flusso stabile di risorse per il finanziamento dei progetti istituzionali.

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di dicembre il Consiglio Direttivo approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 31 marzo successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

Nella redazione del bilancio di esercizio, dovranno essere seguiti i principi previsti dall’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Il Consiglio Direttivo redigerà inoltre, ove ritenuto opportuno e quando è obbligatorio secondo la normativa applicabile al terzo settore, un bilancio sociale secondo le linee guida di cui all’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 4) SPONSORIZZAZIONI E PARTENARIATI

L’Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, può sottoscrivere con soggetti terzi, fra cui società commerciali, accordi di sponsorizzazione e partenariati di progetto anche per lo svolgimento di singole attività, eventi, iniziative, studi e ricerche.

Tali accordi, da redigere e sottoscrivere in conformità alla legge, allo Statuto e alle norme del codice etico dell’Associazione, potranno essere soggetti a pubblicazione in apposita sezione del sito internet dell’Associazione. I fondi resi disponibili dalla sponsorizzazione o dal partenariato dovranno essere oggetto di autonoma gestione e rendicontazione e esaurirsi nell’ambito del progetto, o di sue riedizioni, o di attività ad esso strettamente connesse.

L’aver sponsorizzato attività o iniziative dell’Associazione e/o l’aver svolto progetti in partenariato con l’Associazione non attribuisce alcun diritto, interesse, vantaggio e/o privilegio, comunque denominati, nella vita interna dell’Associazione o nell’indirizzo della sua azione, fatto salvo quanto espressamente previsto nei rispettivi accordi.

ARTICOLO 5) ASSOCIATI

Possono aderire all’Associazione:

  1. a) tutte le persone fisiche che non siano destinatari di misure cautelari per reati dolosi il cui compimento sia valutato dal Consiglio Direttivo incompatibile con la presenza nell’Associazione e che non siano in conflitto strutturale di interessi con l’Associazione;
  2. b) associazioni, fondazioni ed enti del terzo settore, che non perseguano finalità di lucro, che abbiano sede legale o secondaria in uno dei Paesi dell’Unione Europea o in Stati per i quali non ci sia conflitto con la legislazione italiana.

Il soggetto che intenda essere associato deve:

–         sottoscrivere una richiesta di adesione, anche online, accettando integralmente lo Statuto e il codice etico dell’Associazione, e dichiarando sotto la propria responsabilità, le situazioni potenzialmente rilevanti ai fini dell’ammissione previste dal presente articolo;

–         versare la quota di adesione e la quota associativa annuale determinate dall’Assemblea degli Associati in occasione dell’approvazione del bilancio annuale.

In caso di adesione di associazioni, fondazioni o enti del terzo settore, la richiesta di adesione deve essere presentata dal rappresentante legale in carica che dovrà redigere la dichiarazione per conto dell’ente.

L’adesione di nuovi associati produce effetti dalla data della delibera del Consiglio Direttivo a seguito della verifica delle condizioni per l’adesione all’Associazione.

Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare l’eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima convocazione.

Il mantenimento della qualità di associato negli anni solari successivi a quello di adesione è subordinato:

  1. a)       alla permanenza dei requisiti di cui al presente articolo;
  2. b)       al versamento della quota associativa annuale entro il termine stabilito dall’Assemblea degli associati all’atto dell’approvazione del bilancio annuale.

Il venir meno dei requisiti previsti per l’adesione o il non averli posseduti alla data della richiesta di adesione o la esistenza o la sopravvenienza di cause di incompatibilità e conflittualità strutturali costituisce causa di esclusione dall’Associazione.

Il ritardo nel versamento della quota associativa annuale comporta la sospensione dell’associato dall’esercizio dei relativi diritti. Il mancato versamento della quota associativa per un periodo pari ad un anno è causa di esclusione dall’Associazione.

È istituto il Libro degli associati, anche in forma elettronica, in cui devono essere riportati i dati identificativi (dati anagrafici e residenza per le persone fisiche, denominazione o ragione sociale e sede per quelle giuridiche e gli enti del terzo settore), nonché l’indirizzo mail e la data di accettazione della richiesta di adesione. Il Libro degli associati è tenuto a cura del Presidente dell’Associazione.

L’Associazione potrà rendere noti i nomi degli associati che ricoprono incarichi negli organi statutari sul proprio sito web o su altri canali di comunicazione che saranno attivati.

Per tutti i rapporti con l’Associazione, gli associati eleggono domicilio nell’indirizzo risultante dal Libro degli associati; è onere dell’associato comunicare qualsiasi variazione di tale indirizzo.

Gli associati si distinguono in cinque categorie:

  • sono soci fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;
  • sono soci ordinari: tutti quelli, persone fisiche o associazioni, fondazioni ed enti del terzo settore che condividono le finalità dell’Associazione;
  • sono soci sostenitori o promotori: coloro che, condividendo gli scopi dell’Associazione, vogliono testimoniare la loro solidarietà mediante contribuzione economica aggiuntiva o tramite attività operative all’interno dell’Associazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell’Associazione.

La qualità di socio non è trasmissibile.

Gli associati, indipendentemente dalla categoria cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto in assemblea.

Essi devono impegnarsi nell’interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l’Associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

La partecipazione all’Associazione non può essere temporanea.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’associazione, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.

ARTICOLO 6) ORGANI SOCIALI

Sono organi dell’Associazione:

1)       L’Assemblea degli associati;

2)       Il Presidente dell’Associazione;

3)       Il Consiglio Direttivo;

4)       Il Comitato Scientifico;

5)      I Presidenti onorari;

6)      Il Collegio dei Probiviri;

7)      L’Organo di controllo;

I componenti del Consiglio Direttivo, del Comitato scientifico e del Collegio dei Probiviri, devono essere scelti fra persone con piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità, nonché con adeguata esperienza. Non possono ricoprire cariche negli organi dell’Associazione coloro che si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 del codice civile o siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione.

ARTICOLO 7) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L’Assemblea è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È di competenza dell’Assemblea ordinaria:

  1. delineare gli indirizzi generali dell’azione di programma dell’Associazione;
  2. approvare il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione illustrativa predisposti dal Consiglio Direttivo;
  3. approvare il bilancio sociale, ove obbligatorio e quando previsto dalle disposizioni di leggi vigenti;
  4. stabilire su proposta del Consiglio Direttivo l’importo della quota associativa;
  5. eleggere ogni 3 (tre) anni, in apposite sedute, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, l’Organo di controllo, il Collegio dei Probiviri tra gli Associati o gli esterni che si candidano;
  6. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
  7. approvare e modificare il codice etico dell’Associazione;
  8. approvare e modificare il proprio Regolamento di funzionamento;
  9. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

10) deliberare sulle modifiche dello Statuto;

  1. deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e sulla              nomina dei liquidatori;
  2. deliberare sulla variazione della denominazione        dell’Associazione;
  3. delegare il Consiglio Direttivo a nominare membri sostitutivi dell’Organo di controllo e del Collegio dei Probiviri in caso di sopravvenuta cessazione di uno o più membri, e comunque per una durata non superiore a quella di validità dell’organo in carica;
  4. adottare l’eventuale logo dell’Associazione su proposta del Consiglio Direttivo;
  5. votare su ogni questione sia posta all’ordine del giorno delle riunioni.

L’Assemblea è convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell’Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, con comunicazione agli associati da rendersi con preavviso di almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

L’Assemblea si tiene in presenza, presso la sede sociale o altro luogo stabilito dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, salvo che ne venga disposto lo svolgimento con modalità telematiche.

In questo senso, le riunioni dell’Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

  • che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
  • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l’Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

L’assemblea è presieduta dal Presidente e in mancanza dal consigliere più anziano, Il Segretario generale è il segretario dell’assemblea.

Hanno diritto al voto tutti gli associati in regola col versamento della quota associativa ed iscritti al Libro dei soci presso la sede sociale, con eccezione dei soci onorari.

Ogni associato può detenere al massimo una delega che va consegnata al Presidente prima dell’inizio dell’assemblea.

Le votazioni si effettuano a voto palese. Su richiesta di almeno un quinto degli associati può essere disposto il voto segreto su uno o più argomenti all’ordine del giorno.

L’assemblea è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto in prima convocazione; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza fisica o per delega di almeno due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L’assemblea può essere convocata in seduta straordinaria con le stesse modalità dell’assemblea ordinaria tutte le volte che ne faccia richiesta almeno un quinto degli associati o su espressa richiesta del Consiglio Direttivo.

L’assemblea straordinaria è valida se sono rispettate le regole dell’assemblea ordinaria.

ARTICOLO 8) IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

Il Presidente rappresenta l’Associazione, è eletto dall’Assemblea degli associati, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Per il primo mandato viene nominato alla stesura dell’Atto Costitutivo.

Il Presidente è portavoce dell’Associazione ed ha la responsabilità dell’attuazione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo ed il Comitato Scientifico ed è il rappresentante legale dell’associazione; egli è investito di tutti i più ampi poteri e può conferire idonee deleghe e procure ad altri dallo stesso all’uopo designati.

Il Presidente può aprire rapporti di conto corrente bancari e/o postali, libretti di risparmio postali e/o bancari; il Presidente non può aprire linee di credito senza la delibera del Consiglio Direttivo.

Il Presidente stabilisce gli ordini del giorno delle assemblee e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può attuare specifici rapporti di adesione con altre organizzazioni deliberati dal Consiglio Direttivo nell’ambito di una propria autonomia giuridica ed organizzativa. In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo salvo ratifica nella prima riunione successiva. Il Presidente può nominare, tra i membri del Consiglio Direttivo, uno o più vicepresidenti cui conferire deleghe di funzioni.

Il Presidente ha la responsabilità della tenuta dei libri sociali.

Per il buon funzionamento dell’Associazione saranno istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali registri obbligatori previsti dalle norme fiscali, i seguenti libri associativi su modulo continuo per la tenuta meccanografica o in formato elettronico:

– libro degli associati;

– libro dei verbali dell’Assemblea;

– libro dei verbali del Consiglio Direttivo;

– libro dei verbali dell’Organo di controllo, ove istituito;

– libro cassa e libro degli inventari.

I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali entro dieci giorni dalla richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dura 3 (tre) anni e si compone di un numero dispari variabile tra i 3 e i 7 membri eletti dall’Assemblea degli associati tra i propri membri ed è presieduto dal Presidente dell’Associazione.

Ai Soci Fondatori è riservata la nomina dei primi tre componenti del Consiglio Direttivo. In occasione della prima assemblea degli associati potranno essere nominati o eletti ulteriori membri del Consiglio Direttivo nel numero sopra indicato. Si applica l’articolo 2382 del codice civile in materia di cause di ineleggibilità e decadenza.

I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive, possono essere dichiarati decaduti dal Collegio dei Probiviri che riferirà all’Assemblea per la loro sostituzione per il residuo tempo di mandato.

La partecipazione ai lavori del Consiglio Direttivo può avvenire in presenza o mediante modalità telematiche.

Il Consiglio Direttivo:

  1. elabora e trasmette il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo, e la relazione illustrativa all’Assemblea degli associati, all’Organo di controllo e al Revisore Legale, se nominato, per il controllo di legittimità;
  2. documenta nella relazione di missione di cui all’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte dall’Associazione;
  3. redige il bilancio sociale quando è obbligatorio secondo la normativa applicabile al terzo settore;
  4. propone per l’approvazione l’importo della quota associativa all’Assemblea degli associati;
  5. delibera sulle iscrizioni degli associati come previsto dall’art. 4;
  6. delibera in merito all’organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari su proposta del Presidente ed in attuazione delle decisioni dell’Assemblea;
  7. provvede alla gestione ordinaria e continuativa dell’Associazione;
  8. provvede a deliberare sulle eventuali richieste di affidamento bancario e/o prestiti, leasing, mutui ad assumere obbligazioni passive e/o ipotecarie e cambiarie, a prestare avalli e concedere garanzie a favore di terzi, provvede a consentire ad iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni ipotecarie;
  9. delibera sulla cessazione dell’adesione con provvedimento motivato;
  10. delibera sull’assunzione e licenziamento dei dipendenti e sui provvedimenti disciplinari;
  11. predispone e approva il proprio regolamento;
  12. approva i regolamenti di funzionamento dell’Associazione, su proposta del Presidente;
  13. delibera su tutte le questioni sottoposte dal Presidente;
  14. nomina i sostituti ed i supplenti dell’Organo di controllo e nel Collegio dei Probiviri, in caso di cessazione di uno o più componenti, previa delega dell’Assemblea degli associati;
  15. approva sponsorizzazioni e partenariati di progetto;
  16. propone all’Assemblea l’adozione del logo dell’Associazione;
  17. nomina i Consiglieri o un Comitato esecutivo composto da più consiglieri;
  18. può nominare il Segretario generale, scelto anche tra i membri del Consiglio direttivo, per un periodo di 3 (tre) anni, determinandone i compiti in aggiunta a quanto esplicitamente previsto da questo Statuto.

Il Consiglio è validamente costituito quando vi partecipi la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato, di norma, mensilmente dal Presidente e tutte le volte che ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

In caso di cessazione di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo viene reintegrato nella sua composizione alla prima Assemblea degli associati successiva alla riduzione del suo numero. I componenti che vengono eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica fino alla scadenza dell’organo.

ARTICOLO 10) IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario generale si occupa di:

  • predisporre, istruire e dare corso, in collaborazione con il Presidente, alle delibere del Consiglio direttivo ad eccezione di quelle che riguardano la rappresentanza legale dell’Associazione;
  • predisporre, nell’ambito delle indicazioni fornite dal Consiglio direttivo e delle risorse messe a disposizione, delle linee strategiche per le attività dell’Associazione da sottoporre all’approvazione del medesimo Consiglio;
  • monitorare l’andamento, tempo per tempo, dei progetti dell’Associazione, curandone, ove appropriato, la pubblicazione e le attività di disseminazione, riferendone al Consiglio Direttivo;
  • rafforzare ed ampliare il network dell’Associazione, anche all’estero, promuovendo incontri con stakeholder, anche tra i media, al fine di diffondere i contenuti e le finalità delle attività associative;
  • a tale riguardo, coordina le attività di disseminazione, incluso il sito web dell’Associazione ed i canali dei social media, riferendone al Consiglio Direttivo.

In generale, collaborando con il Presidente, si occupa delle attività ordinarie dell’Associazione, dandone opportuna informativa al Consiglio Direttivo, nelle modalità e nei tempi da questi richieste.

Articolo 11) Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è composto dal Presidente dell’Associazione e da un minimo di 3 membri fino ad un massimo di 7, scelti tra soggetti, anche non associati, che si siano distinti nel campo delle professioni, della cultura, delle scienze o dell’economia.

Ha funzioni consultive su tutte le questioni che vengono sottoposte dagli organi statutari, e può rendere su richiesta studi e pareri.

La nomina a membro del Comitato scientifico è proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea degli Associati, ha validità triennale e può essere rinnovata. Il Presidente del Comitato Scientifico è il Presidente dell’Associazione. Eventuali Vicepresidenti del Comitato Scientifico sono eletti dall’Assemblea, ogni tre anni, nell’ambito dei componenti in carica dell’organo. Dal giorno della nomina decorre un nuovo triennio di appartenenza come membro al Comitato Scientifico. L’Organo può adottare un proprio regolamento di funzionamento, da sottoporre al benestare del Consiglio Direttivo. Le decisioni del Comitato scientifico sono adottate a maggioranza dei suoi componenti presenti. È facoltà del Presidente dell’Associazione o del Consiglio Direttivo richiedere collaborazioni specifiche ad uno o più membri del Comitato Scientifico in ragione delle specifiche competenze.

I membri possono essere revocati o dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato.

Il Comitato scientifico propone annualmente al Consiglio Direttivo, per l’approvazione, un piano scientifico e un programma di lavoro, sulla cui attuazione relaziona all’Assemblea.

ARTICOLO 12) PRESIDENTI ONORARI

Su proposta del Presidente, con delibera assembleare, possono essere nominati Presidenti onorari insigni personalità che si contraddistinguono per un operato qualificato in favore dell’Associazione.

Sono Presidenti Onorari di diritto coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente dell’Associazione e del Comitato Scientifico.

La carica onorifica non ha scadenza.

Il Presidente onorifico può dimettersi o può essere revocato in caso di indegnità con pronuncia dell’Assemblea o dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo nei casi previsti per la perdita della qualità di associato.

ARTICOLO 13) COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DISCIPLINA

Il Collegio dei Probiviri è nominato dall’Assemblea generale in numero di cinque persone, tre effettivi e due supplenti, di cui uno nominato nella qualità di Presidente del Collegio dei Probiviri. Dura in carica 3 (tre) anni.

Il Collegio dei Probiviri approva il proprio regolamento interno nella sua prima seduta e ha il compito di decidere su istanza di ogni interessato in ordine al rispetto delle norme statutarie e regolamentari da parte degli organi dell’associazione.

Il Collegio dei Probiviri attua i procedimenti disciplinari nei confronti degli associati, a seguito di regolare istruttoria, con la disciplina prevista nel proprio regolamento.

L’associato che violi i propri doveri verso l’Associazione o non osservi gli obblighi derivanti dal presente statuto e i principi del codice etico incorre nelle seguenti sanzioni:

  1. biasimo scritto;
  2. sospensione fino ad un anno dall’esercizio dei diritti di associato;
  3. espulsione dall’Associazione.

Se l’Associato ricopre incarichi negli organi statutari, il provvedimento disciplinare sospensivo o di espulsione comporta la cessazione del suo incarico per i termini previsti dal provvedimento disciplinare.

Può altresì essere deferito al Collegio in funzione di Garanzia, affinché questo formuli parere per il Consiglio Direttivo, l’iscritto o il richiedente iscrizione che versi in situazione di conflitto di interessi o che sia destinatario di condanne o misure cautelari.

ARTICOLO 14) ORGANO DI CONTROLLO

Al ricorrere dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l’Assemblea degli associati nomina un Organo di controllo monocratico, il cui componente è scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2 del Codice civile.

L’Organo di controllo dura in carica 3 (tre) anni. Si applica l’articolo 2399 del codice civile in materia di cause di ineleggibilità e decadenza.

L’Organo di controllo ha l’obbligo di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio sull’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

L’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle proprie riunioni l’Organo di controllo redige apposito verbale

Quando previsto dalle disposizioni di legge vigenti, all’Organo di controllo può altresì essere affidato con delibera assembleare l’incarico della revisione legale dei conti, a condizione che il relativo componente sia iscritto nel Registro dei Revisori Legali. In alternativa, l’incarico della revisione legale dei conti può essere affidato dall’Assemblea ad un soggetto iscritto nell’apposito registro o ad una società di revisione legale.

ARTICOLO 15) GRATUITÀ DELLE CARICHE ELETTIVE

Le cariche elettive sono svolte dagli associati a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell’incarico, secondo le modalità e i limiti stabiliti in apposito regolamento interno. Con delibera assembleare, ove ritenuto opportuno, può essere riconosciuto un compenso ai membri che siano in possesso dei requisiti di professionalità di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile.

ARTICOLO 16) LOGO DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione può dotarsi di un logo distintivo, con possibilità di successiva variazione da parte dell’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, da registrarsi nelle forme previste dalla legge.

ARTICOLO 17) SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà ad individuare la procedura per la liquidazione e a nominare uno o più liquidatori. In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo dell’Associazione dovrà essere devoluto ad altri enti del Terzo settore operanti in identico o analogo settore, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 18) RINVIO ALLA LEGGE

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Statuto, si fa rinvio ai regolamenti interni e al codice etico e, in assenza di disposizioni, alle norme di legge vigenti. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con la disciplina vigente, nonché tutti i riferimenti contenuti nel presente statuto al Registro medesimo, trovano applicazione a decorrere dall’operatività del Registro.